20/05/2024 13:23

Manutenzione di piante e aree verdi private vicino alle ferrovie e lungo strade e marciapiedi: le regole da seguire

Il Comune invita i proprietari al rispetto delle norme. Ecco le sanzioni previste dalla legge per evitare danni e pericoli


Prendersi cura degli alberi vicini alle ferrovie è una responsabilità dei privati che ne sono proprietari: il Comune di Figline e Incisa Valdarno, raccogliendo l’invito di R.F.I. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, ricorda ai cittadini che la legge obbliga alla corretta manutenzione delle piante per prevenirne la caduta, scongiurare lo sviluppo di incendi e in generale garantire la sicurezza nei pressi della rete ferroviaria.

Il tutto nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n 753/80 (“Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”), che stabilisce il divieto di far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni a una distanza inferiore ai 6 metri dalla rotaia più vicina. Distanza che, dove necessariodeve essere aumentata per far sì che le piante o le opere siano sempre distanti almeno 2 metri dal ciglio delle strade sterrate o dal piede dei rilevati. Per piante, muriccioli e steccati di piccole dimensioni (alti non più di 1,50 m) la distanza può essere ridotta a un metro.

Discorso diverso per gli alberi di grandi dimensioni, cioè quelli per i quali è previsto il raggiungimento di un’altezza superiore ai 4 metri. Questi dovranno essere piantati a una distanza dalla rotaia pari almeno alla loro altezza massima raggiungibile aumentata di 2 metri. I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono inoltre essere destinati a bosco entro una distanza di 50 metri dalla più vicina rotaia.

Il Comune di Figline e Incisa Valdarno invita quindi i cittadini a verificare il rispetto delle misure di prevenzione sulle alberature private e, da parte sua, proseguirà con i controlli su quelle pubbliche. Si ricorda che in caso di violazioni delle norme di sicurezza il proprietario delle piante si espone a sanzioni pecuniarie e penali.

Obbligo di manutenzione aree verdi private

Si ricorda inoltre che, come previsto dall’articolo 29 del Codice della strada, i proprietari dei terreni confinanti con strade e giardini pubblici hanno l’obbligo di eseguire la manutenzione necessaria ad impedire che le piantagioni e/o le siepi presenti sui loro fondi qualora queste costituiscano potenziale pericolo, restringano o danneggino le strade, ostacolino la visibilità della segnaletica stradale o costituiscano intralcio alla libera fruizione di parchi e giardini. Gli stessi proprietari devono anche provvedere celermente ad eliminare dalla proprietà pubblica le ramaglie, il materiale vegetale a seguito dell’abbattimento o potature degli alberi e le piante cadute dai loro terreni a causa del maltempo o per altre ragioni. Chiunque non osserva questi obblighi è punito con la multa da € 173,00 a € 695,00.  Oltre a pagare la multa, il trasgressore è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

 

Sonia Muraca
Comunicazione istituzionale
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